Aggiornamenti sull’Etichettatura degli Allergeni nelle Fragranze

da | Feb 15, 2025 | Normativa, Top news | 0 commenti

Il Regolamento (UE) 2023/1545, adottato dalla Commissione Europea il 26 luglio 2023, modifica l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009, ampliando l’elenco delle fragranze allergizzanti soggette a dichiarazione in etichetta, con 56 nuove sostanze identificate dal CSSC. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e sicurezza per i consumatori. Le aziende devono aggiornare etichette e formulazioni con un periodo di transizione fino al 31 luglio 2028.

Introduzione

Il 26 luglio 2023, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2023/1545, introducendo significative modifiche all’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Questa revisione amplia l’elenco delle fragranze allergizzanti che devono essere dichiarate in etichetta, aggiungendo 56 nuove sostanze riconosciute come potenziali allergeni per l’uomo.

Contesto Normativo

In base all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1223/2009, i prodotti cosmetici possono essere immessi sul mercato dell’Unione solo se l’imballaggio riporta l’elenco degli ingredienti. Attualmente, 24 fragranze allergizzanti sono soggette all’obbligo di essere indicate singolarmente sull’etichetta. Il nuovo regolamento amplia questo obbligo, includendo ulteriori 56 sostanze identificate dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (CSSC) come allergeni noti.

Nuove Sostanze Soggette a Dichiarazione

Tra le nuove fragranze allergizzanti che richiedono dichiarazione in etichetta, si annoverano:

  • Vanillina (CAS 121-33-5): utilizzata per la sua caratteristica fragranza dolce.
  • Benzaldeide (CAS 100-52-7): nota per il suo aroma di mandorla.
  • Mentolo e i suoi stereoisomeri (CAS 89-78-1, 1490-04-6, 2216-51-5, 15356-60-2): impiegati per le loro proprietà rinfrescanti.

Queste sostanze, se presenti in concentrazioni superiori allo 0,001% nei prodotti leave-on (non risciacquabili) e allo 0,01% nei prodotti rinse-off (risciacquabili), devono essere specificamente indicate nell’elenco degli ingredienti.

Obiettivi della Revisione

L’ampliamento dell’elenco degli allergeni mira a:

  • Prevenzione Primaria: ridurre l’incidenza di nuove sensibilizzazioni tra i consumatori.
  • Prevenzione Secondaria: proteggere individui già sensibilizzati, fornendo informazioni chiare per evitare l’esposizione a specifici allergeni.

Questa misura intende migliorare la trasparenza e garantire una maggiore tutela della salute dei consumatori.

Per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni, il regolamento prevede:

  • Fino al 31 luglio 2026: i prodotti conformi alle precedenti normative possono essere immessi sul mercato.
  • Fino al 31 luglio 2028: i prodotti non conformi alle nuove prescrizioni, ma già presenti sul mercato prima del 31 luglio 2026, possono rimanere in commercio.

Questi periodi di transizione offrono alle imprese il tempo necessario per aggiornare le formulazioni, le etichette e le strategie di comunicazione, garantendo al contempo la sicurezza dei consumatori.

Implicazioni per l’Industria Cosmetica

Le aziende del settore cosmetico devono:

  • Rivedere le Formulazioni: identificare la presenza delle nuove sostanze elencate e valutare la necessità di riformulare i prodotti.
  • Aggiornare le Etichette: assicurarsi che le etichette riflettano accuratamente la presenza degli allergeni secondo le nuove soglie.
  • Formare il Personale: informare i team di sviluppo prodotto, marketing e vendite sulle nuove normative per garantire una comunicazione coerente e conforme.

Un’adeguata pianificazione e implementazione di queste misure sono essenziali per mantenere la conformità normativa e preservare la fiducia dei consumatori.

Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2023/1545 rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e sicurezza nel settore cosmetico. Le aziende sono chiamate a un impegno proattivo per adeguarsi alle nuove disposizioni, garantendo prodotti sicuri e informazioni chiare ai consumatori.

Bibliografia

  • Commissione Europea. “Regolamento (UE) 2023/1545 del 26 luglio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici.” EUR-Lex, 26 luglio 2023
  • Trace One. “Reg. 2023/1545: Pubblicato aggiornamento del Regolamento UE sui prodotti cosmetici.” Trace One, 27 luglio 2023
  • Certifico Srl. “Regolamento (UE) 2023/1545.” Certifico, 27 luglio 2023
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