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Aggiornamenti sull'Etichettatura degli Allergeni nelle Fragranze


Aggiornamenti sull'Etichettatura degli Allergeni nelle Fragranze

Introduzione

Il 26 luglio 2023, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2023/1545, introducendo significative modifiche all'Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Questa revisione amplia l'elenco delle fragranze allergizzanti che devono essere dichiarate in etichetta, aggiungendo 56 nuove sostanze riconosciute come potenziali allergeni per l'uomo.

Contesto Normativo

In base all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1223/2009, i prodotti cosmetici possono essere immessi sul mercato dell'Unione solo se l'imballaggio riporta l'elenco degli ingredienti. Attualmente, 24 fragranze allergizzanti sono soggette all'obbligo di essere indicate singolarmente sull'etichetta. Il nuovo regolamento amplia questo obbligo, includendo ulteriori 56 sostanze identificate dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (CSSC) come allergeni noti.

Nuove Sostanze Soggette a Dichiarazione

Tra le nuove fragranze allergizzanti che richiedono dichiarazione in etichetta, si annoverano:

  • Vanillina (CAS 121-33-5): utilizzata per la sua caratteristica fragranza dolce.
  • Benzaldeide (CAS 100-52-7): nota per il suo aroma di mandorla.
  • Mentolo e i suoi stereoisomeri (CAS 89-78-1, 1490-04-6, 2216-51-5, 15356-60-2): impiegati per le loro proprietà rinfrescanti.

Queste sostanze, se presenti in concentrazioni superiori allo 0,001% nei prodotti leave-on (non risciacquabili) e allo 0,01% nei prodotti rinse-off (risciacquabili), devono essere specificamente indicate nell'elenco degli ingredienti.

Obiettivi della Revisione

L'ampliamento dell'elenco degli allergeni mira a:

  • Prevenzione Primaria: ridurre l'incidenza di nuove sensibilizzazioni tra i consumatori.
  • Prevenzione Secondaria: proteggere individui già sensibilizzati, fornendo informazioni chiare per evitare l'esposizione a specifici allergeni.

Questa misura intende migliorare la trasparenza e garantire una maggiore tutela della salute dei consumatori.

Per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni, il regolamento prevede:

  • Fino al 31 luglio 2026: i prodotti conformi alle precedenti normative possono essere immessi sul mercato.
  • Fino al 31 luglio 2028: i prodotti non conformi alle nuove prescrizioni, ma già presenti sul mercato prima del 31 luglio 2026, possono rimanere in commercio.

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