Quali allergeni dichiarare in etichetta: il calcolo dopo il Regolamento 2023/1545

Introduzione
Hai la scheda allergeni della tua fragranza aperta sul tavolo. Dieci righe, ogni riga un nome e una percentuale. La usi allo 0,6% in una mousse. Quanti di quei dieci finiscono in etichetta?
La risposta non è scritta nella scheda. Dipende da un calcolo che incrocia tre informazioni: la percentuale dell’allergene dentro la fragranza, la percentuale di fragranza nella formula, e la soglia applicabile, 0,001% nei prodotti leave-on, 0,01% nei rinse-off. Con gli stessi identici numeri, un prodotto che resta sulla pelle ne dichiara cinque e uno da risciacquo uno solo.
È un calcolo semplice, si fa in due minuti, e vale la pena saperlo fare perché dal 31 luglio 2026 l’elenco delle sostanze da controllare è passato da 24 a più di 80. Il Regolamento (UE) 2023/1545 ha aggiunto 56 fragranze allergizzanti all’Allegato III del Regolamento Cosmetici, e il periodo di transizione per i prodotti di nuova immissione si è chiuso pochi giorni fa.
Questo articolo risponde alle domande che si pone chi formula. Quali allergeni vanno dichiarati in etichetta e quali no. Come si calcolano, con la formula e un esempio svolto. Come si scrivono nell’INCI, in che ordine e con quale denominazione, perché il nome sulla scheda del fornitore non è sempre quello che va in etichetta. Cosa cambia se lavori con oli essenziali invece che con fragranze commerciali, e perché un profumo naturale ne porta in etichetta più di uno sintetico.
Della norma e degli obblighi abbiamo scritto a febbraio 2025. Ora che il termine è scaduto, guardiamo la stessa questione dal banco.
E c’è un dettaglio che sfugge quasi a tutti, e che può rendere non conforme un prodotto formulato correttamente: una scheda allergeni datata prima di agosto 2023 ha cercato 24 sostanze su più di 80. Quello che non è stato cercato non compare, e l’assenza di un allergene dall’elenco non significa che non ci sia.
Cosa è cambiato, e quando
Il Regolamento (UE) 2023/1545, adottato il 26 luglio 2023, modifica l’Allegato III del Regolamento (CE) 1223/2009 aggiungendo 56 fragranze allergizzanti a quelle già soggette a dichiarazione, portando l’elenco complessivo oltre le 80 sostanze.
Tra le nuove figurano molecole di uso comunissimo: la vanillina, la benzaldeide, il mentolo con i suoi stereoisomeri. Sostanze che nessuno considerava soggette a dichiarazione fino a ieri e che oggi lo sono, con le stesse soglie delle altre.
Prosegui la lettura all'interno dell'Academy. Non sei iscritto? Scegli il percorso che fa per te.
Richiedi l'articolo completo
Lascia i tuoi dati e ti inviamo il PDF completo. Nessuno spam. Tutti i campi sono obbligatori.
Hai già richiesto il tuo articolo gratuito. Scopri gli altri contenuti su Cosmetech Academy.

